il Portale del Camper




Novità Camper 2012
Novità Camper 2012

Advertising
Project 2000

Immagini
Rapido-9090-DF.JPG

Aree di Sosta
Aree di Sosta

Listino
Listino Camper 2011


Mappe Stradali
Mappe Stradali

Assistenza Camper
Centri Assistenza

Centri Vendita
Centri Vendita

Aree di Sosta

Aree di Sosta
Abruzzo

Aree di Sosta
Basilicata

Aree di Sosta
Calabria

Aree di Sosta
Campania

Aree di Sosta
Emilia Romagna

Aree di Sosta
Friuli Venezia Giulia

Aree di Sosta
Lazio

Aree di Sosta
Liguria

Aree di Sosta
Lombardia

Aree di Sosta
Marche

Aree di Sosta
Molise

Aree di Sosta
Piemonte

Aree di Sosta
Puglia

Aree di Sosta
Sardegna

Aree di Sosta
Sicilia

Aree di Sosta
Toscana

Aree di Sosta
Trentino Alto Adige

Aree di Sosta
Umbria

Aree di Sosta
Valle d’Aosta

Aree di Sosta
Veneto

Aree di Sosta
Europa


 Home
 Camper
· Novita' dalle Case
· Listino
· Fiere
· Tecnica
· Normative
· Video
· Galleria Foto
· Centri Assistenza
· Fai da Te
· Cerca Camper
· Mercatino
 Viaggi
· Aree di Sosta
 ->Segnala un'Area
· Viaggi in Italia
· Viaggi all'Estero
· Parchi Divertimento
· Sagre
· Bandiere Blu
 Servizi
· Mappe Stradali
· Localizzatore GPS
· Viabilità
· Punti Patente
· Richiami
· Meteo
 Operatori
· Centri Vendita
· Case Costruttrici
· Accessori Camper
· Noleggio Camper
· Traghetti
· Turismo
· Associazioni
· Assicurazioni
· Fiere
 Forum
· Indice
· Forum generale
 -> Presentazioni
 -> Discussioni libere
· Vacanze
 -> Viaggi in Italia
 -> Viaggi all'estero
 -> Aree di sosta
· Tecnica
 -> Pregi e difetti
 -> Meccanica
 -> Abitacolo
 -> Accessori
 -> Fai da te
 -> Navigatori Satellitari
 Informazioni
· Archivio Articoli
· Mappa del Sito
· Varie
· Sondaggi
· Cerca
· Cucina
 Utenti
· Profilo Utente
· Uploads
· Downloads
· Lista Utenti
· Aggiungi Sito
· Invia un articolo
· Passaparola
· Contatti

Informazioni: Strutture portabiciclette e portasć applicate posteriormente a sbalzo

Normative
Prot. N. 2522/4332 - D.C. IV n  B103 - Roma, 27 novembre 1998
 
La presenza delle attrezzature in oggetto indicate, riscontrata già da tempo sui veicoli provenienti dai paesi della CE, si è ormai rapidamente diffusa anche tra gli analoghi veicoli immatricolati con targa nazionale.

Considerata, sia la vastità del fenomeno che i numerosi quesiti pervenuti da parte di Uffici Provinciali, Associazioni ed Organi di controllo della circolazione stradale, è necessario procedere all'emanazione di disposizioni in materia, al fine di aggiornare le procedure da seguire per l'installazione delle strutture in esame.
 
 

Si premette che i portascì e i portabagagli, accessori che la Direttiva n. 79/488/CEE (sporgenze esterne) consente di omologare quali entità tecniche indipendenti destinate ai veicoli della categoria M1, possono essere applicati sugli autoveicoli senza l'obbligo dell'annotazione sulla carta di circolazione.

Le strutture portabici ancorché non omologabili sono tuttavia accessori leggeri ed amovibili che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo e la cui applicazione, al pari del portascì, è da ritenersi ammissibile sic et simpliciter senza l'obbligo ili aggiornamento della carta di circolazione.

Ricade nella responsabilità del conducente del veicolo l'obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio.

Riguardo all'applicazione, in particolare, del portabici sulle autocaravan, si ricorda che non sussiste più l'obbligo, per lo sbalzo posteriore, del rispetto del limite del 65% dell'interasse, di cui alla circolare d.C. IV n. A083 del 16/09/1993, in quanto anche per le autocaravan valgono le disposizioni della Direttiva n. 45158/CE relativa alle masse e dimensioni dei veicoli
Similmente, incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico ai sensi dell'art. 164 del Codice della Strada. In particolare si raccomanda l'esigenza di assicurare la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e della targa
In ogni  caso la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orientate verso l'esterno suscettibili di agganciare pedoni ciclisti o motociclisti.
Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non è più consentita l'applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, moto­cicli ed altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i. rimorchi per attrezzature turistiche e sportive appositamente previsti dalla normativa.
È abrogata la circolare D.G. n. 201/85 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente


Pubblicato Gioved́ 28 agosto 2008
 
Opzioni

 Pagina Stampabile Pagina Stampabile


Valutazione Articolo
Punteggio Medio: 1
Voti: 1


Dai un voto a questo articolo:

Eccellente
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente



Links Correlati
Articolo più letto relativo a Normative:
Regole generali per un uso corretto e sicuro dei portabici posteriori.



 
Web site powered by GPWebTech il Portale del Camper powered by GPWebTech
info@ilportaledelcamper.it
Copyright © 2006-2012 Tutti i diritti riservati - All rights reserved
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner.
Generazione pagina: 0.08 Secondi