Prot. N. 2522/4332 - D.C. IV n B103 - Roma, 27 novembre 1998
La presenza delle attrezzature in oggetto indicate, riscontrata già da tempo sui veicoli provenienti dai paesi della CE, si è ormai rapidamente diffusa anche tra gli analoghi veicoli immatricolati con targa nazionale.
Considerata, sia la vastità del fenomeno che i numerosi quesiti pervenuti da parte di Uffici Provinciali, Associazioni ed Organi di controllo della circolazione stradale, è necessario procedere all'emanazione di disposizioni in materia, al fine di aggiornare le procedure da seguire per l'installazione delle strutture in esame.
Si premette che i portascì e i portabagagli, accessori che la Direttiva n. 79/488/CEE (sporgenze esterne) consente di omologare quali entità tecniche indipendenti destinate ai veicoli della categoria M1, possono essere applicati sugli autoveicoli senza l'obbligo dell'annotazione sulla carta di circolazione.
Le strutture portabici ancorché non omologabili sono tuttavia accessori leggeri ed amovibili che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo e la cui applicazione, al pari del portascì, è da ritenersi ammissibile sic et simpliciter senza l'obbligo ili aggiornamento della carta di circolazione.
Ricade nella responsabilità del conducente del veicolo l'obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio.
Riguardo all'applicazione, in particolare, del portabici sulle autocaravan, si ricorda che non sussiste più l'obbligo, per lo sbalzo posteriore, del rispetto del limite del 65% dell'interasse, di cui alla circolare d.C. IV n. A083 del 16/09/1993, in quanto anche per le autocaravan valgono le disposizioni della Direttiva n. 45158/CE relativa alle masse e dimensioni dei veicoli
Similmente, incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico ai sensi dell'art. 164 del Codice della Strada. In particolare si raccomanda l'esigenza di assicurare la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e della targa
In ogni caso la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orientate verso l'esterno suscettibili di agganciare pedoni ciclisti o motociclisti.
Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non è più consentita l'applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, motocicli ed altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i. rimorchi per attrezzature turistiche e sportive appositamente previsti dalla normativa.
È abrogata la circolare D.G. n. 201/85 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente