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Il camper nel Codice della Strada

Normative
II Codice della Strada definisce “AUTOCARAVAN” tutti i veicoli ricreazionali normalmente cono­sciuti e/o omologati con i termini di Autocaravan, Camper, Motorhome, Semintegrato etc.

II Codice della Strada sancisce che l'autocara­van è soggetto alla stessa disciplina degli altri veicoli, permettendone la sosta, dove consentito, senza che ciò costituisca campeggio. Potranno essere stabilite limitazioni, temporanee o permanenti, alla cir­colazione o alla sosta per categorie di utenti o in funzione delle caratte­ristiche delle strade.

Tali limitazioni dovranno essere rivolte ad autovei­coli omogenei per caratteristiche, dimensioni, peso e non potranno quindi essere rivolte alle sole auto­caravan escludendo altri autoveicoli di pari ingombro e massa. Affinchè si verifichi la condizione di sosta, il mezzo deve poggiare sul terreno solo con le ruote (niente piedini, niente cunei), entro i propri limiti di sagoma (niente gradino estratto, finestre aperte che non siano scor­revoli, men che meno verande estratte) e non emettere deflussi che non siano quelli del propulsore meccanico. Il venir meno di una delle condizio­ni di cui sopra configura la condi­zione di campeggio. A termini di legge e con un vigile molto “preciso”, sono sanzionabili le emissioni di gas combusto prove­nienti dalla stufa o dal frigo a gas. Particolare attenzione alle valvole di scarico dei serbatoi: debbono sempre perfettamente chiuse, senza la minima perdita. Lo obbliga il Codice e la buona educazione!

Aggiornamento del C.d.S. Art. 378, par. 6 del D.P.R. 415/92 Codice della Strada modificato dal D.P.R. 610/96: i proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui orga­nici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito. Le tariffe per tale servizio sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori, che sono tenuti agli adempimenti previsti dall'art. 1 legge 25 agosto 1991 n. 284.

Nelle autostrade e strade extraurbane principali è permessa la sosta nelle aree di servizio e di parcheggio per un massimo di 24 ore. Non è permesso il campeggio.  La caravan (roulotte) quando è sganciata dalla motrice non è più considerata veicolo dal C.d.S. che ne vieta la sosta nei centri abitati salvo diversa segnalazione. Oltre al divieto di sosta potrebbe configu­rarsi l'occupazione abusiva di suolo. Per il C.d.S. (Art. 54, comma 1, lett. b), il complesso auto più caravan rientra sotto la definizione di "autotreno" ed è pertanto sog­getto agli stessi limiti dei mezzi pesanti per quanto riguarda la velocità: 70 Km/h sulle strade extraurbane, 80 in autostrada!

Se il cartello di divieto di sosta non riporta indicazioni diverse, è valido dalle 8 alle 20.

L'obbligo di viaggiare con le cin­ture di sicurezza allacciate è sanci­to dall'art. 172 del C.d.S. Tale obbligo è esteso ai sedili posteriori frontemarcia per i veicoli immatri­colati dal 1993 e per quelli contro­marcia per quelli immatricolati dall'ottobre 1999.

Le misure dei pneumatici ammes­se per il veicolo sono riportate sulla Carta di Circolazione. Non è per­messo montare pneumatici di tipo diverso.

È vietato lo scarico delle acque reflue fuori degli appositi impianti di smaltimento. L'ammenda per i contravventori va da 51,65 a 256,58 Euro.

Viaggiando in sovrappeso, massa eccedente quanto riportato sulla carta di circolazione, si incor­re in pesanti sanzioni.

L'apparato CB deve essere sem­pre accompagnato dalla copia della denuncia di possesso presen­tata all'autorità di Pubblica Sicurezza; altrimenti si incorre nel sequestro dell'apparato. Portare sempre con se la concessio­ne all'uso rilasciata dall'Ente Poste e la ricevuta del versamento del canone annuo. Controllare la scadenza della con­cessione; l'uso del baracchino senza concessione o con la stessa scaduta può comportare una ammenda da € 1.032,91 a € 10.329,14 oltre al sequestro dell'apparato (Legge 28-12- 1993 n° 561 art. 2 lettera d). Per il rinnovo della concessione la Legge 537/93 (silenzio assenso) ha portato sostanziali novità: la domanda, con firma autenticata, si intende automaticamente accettata e consente, salvo notifica di divieto entro 60 gg. dalla data di spedizio­ne, la prosecuzione della attività per un quinquennio. Ricordiamo che sono cambiate le norme per il versamento della tassa sui C/B; va versata sul nuovo c/c n. 89867006 con mod. CH 8 Quater intestato a Banca D'Italia Tesoreria Provinciale dello Stato, Sez. di Roma, (per le altre Provincie e Regioni informarsi presso le teso­rerie di appartenenza). Sul retro del bollettino nella causale del ver­samento dovrà essere specificato: "Versamento al capo XXVI, Cap. 2569/06". Il tagliando di "attesta­zione di versamento" dovrà essere fatto pervenire in originale a: Ministero delle Comunicazioni Ispettorato Territoriale Lazio Sezione III - Ufficio CB Radio ama­tori Viale Trastevere, 189-00153 Roma, (per le altre Provincie e Regioni informarsi presso gli Ispettorati Territoriali regionali PT). Sul retro del c/c dovrà inoltre esse­re riportato il numero identificativo di concessione del CB.

Per quanto riguarda il televisore, nel caso dell'abbona­mento per uso privato il canone è unico e copre tutti gli apparecchi televisivi posseduti o detenuti dal titolare nella propria residenza o in abitazioni secondarie, o da altri membri del nucleo familiare risul­tante dallo stato di famiglia. Non esistono più i canoni per le seconde case, L. 06/08/1990 n. 223 per le autoradio e per le imbarcazioni da diporto. L 27/12/1997 n. 449.

È opportuno avere con se la fotoco­pia del canone domestico, (informazioni dal sito www.rai.it).



Pubblicato Mercoledì 14 giugno 2006
 
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