II Codice della Strada definisce “AUTOCARAVAN” tutti i veicoli ricreazionali normalmente conosciuti e/o omologati con i termini di Autocaravan, Camper, Motorhome, Semintegrato etc.
II Codice della Strada sancisce che l'autocaravan è soggetto alla stessa disciplina degli altri veicoli, permettendone la sosta, dove consentito, senza che ciò costituisca campeggio. Potranno essere stabilite limitazioni, temporanee o permanenti, alla circolazione o alla sosta per categorie di utenti o in funzione delle caratteristiche delle strade.
Tali limitazioni dovranno essere rivolte ad autoveicoli omogenei per caratteristiche, dimensioni, peso e non potranno quindi essere rivolte alle sole autocaravan escludendo altri autoveicoli di pari ingombro e massa. Affinchè si verifichi la condizione di sosta, il mezzo deve poggiare sul terreno solo con le ruote (niente piedini, niente cunei), entro i propri limiti di sagoma (niente gradino estratto, finestre aperte che non siano scorrevoli, men che meno verande estratte) e non emettere deflussi che non siano quelli del propulsore meccanico. Il venir meno di una delle condizioni di cui sopra configura la condizione di campeggio. A termini di legge e con un vigile molto “preciso”, sono sanzionabili le emissioni di gas combusto provenienti dalla stufa o dal frigo a gas. Particolare attenzione alle valvole di scarico dei serbatoi: debbono sempre perfettamente chiuse, senza la minima perdita. Lo obbliga il Codice e la buona educazione!
Aggiornamento del C.d.S. Art. 378, par. 6 del D.P.R. 415/92 Codice della Strada modificato dal D.P.R. 610/96: i proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito. Le tariffe per tale servizio sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori, che sono tenuti agli adempimenti previsti dall'art. 1 legge 25 agosto 1991 n. 284.
Nelle autostrade e strade extraurbane principali è permessa la sosta nelle aree di servizio e di parcheggio per un massimo di 24 ore. Non è permesso il campeggio. La caravan (roulotte) quando è sganciata dalla motrice non è più considerata veicolo dal C.d.S. che ne vieta la sosta nei centri abitati salvo diversa segnalazione. Oltre al divieto di sosta potrebbe configurarsi l'occupazione abusiva di suolo. Per il C.d.S. (Art. 54, comma 1, lett. b), il complesso auto più caravan rientra sotto la definizione di "autotreno" ed è pertanto soggetto agli stessi limiti dei mezzi pesanti per quanto riguarda la velocità: 70 Km/h sulle strade extraurbane, 80 in autostrada!
Se il cartello di divieto di sosta non riporta indicazioni diverse, è valido dalle 8 alle 20.
L'obbligo di viaggiare con le cinture di sicurezza allacciate è sancito dall'art. 172 del C.d.S. Tale obbligo è esteso ai sedili posteriori frontemarcia per i veicoli immatricolati dal 1993 e per quelli contromarcia per quelli immatricolati dall'ottobre 1999.
Le misure dei pneumatici ammesse per il veicolo sono riportate sulla Carta di Circolazione. Non è permesso montare pneumatici di tipo diverso.
È vietato lo scarico delle acque reflue fuori degli appositi impianti di smaltimento. L'ammenda per i contravventori va da 51,65 a 256,58 Euro.
Viaggiando in sovrappeso, massa eccedente quanto riportato sulla carta di circolazione, si incorre in pesanti sanzioni.
L'apparato CB deve essere sempre accompagnato dalla copia della denuncia di possesso presentata all'autorità di Pubblica Sicurezza; altrimenti si incorre nel sequestro dell'apparato. Portare sempre con se la concessione all'uso rilasciata dall'Ente Poste e la ricevuta del versamento del canone annuo. Controllare la scadenza della concessione; l'uso del baracchino senza concessione o con la stessa scaduta può comportare una ammenda da € 1.032,91 a € 10.329,14 oltre al sequestro dell'apparato (Legge 28-12- 1993 n° 561 art. 2 lettera d). Per il rinnovo della concessione la Legge 537/93 (silenzio assenso) ha portato sostanziali novità: la domanda, con firma autenticata, si intende automaticamente accettata e consente, salvo notifica di divieto entro 60 gg. dalla data di spedizione, la prosecuzione della attività per un quinquennio. Ricordiamo che sono cambiate le norme per il versamento della tassa sui C/B; va versata sul nuovo c/c n. 89867006 con mod. CH 8 Quater intestato a Banca D'Italia Tesoreria Provinciale dello Stato, Sez. di Roma, (per le altre Provincie e Regioni informarsi presso le tesorerie di appartenenza). Sul retro del bollettino nella causale del versamento dovrà essere specificato: "Versamento al capo XXVI, Cap. 2569/06". Il tagliando di "attestazione di versamento" dovrà essere fatto pervenire in originale a: Ministero delle Comunicazioni Ispettorato Territoriale Lazio Sezione III - Ufficio CB Radio amatori Viale Trastevere, 189-00153 Roma, (per le altre Provincie e Regioni informarsi presso gli Ispettorati Territoriali regionali PT). Sul retro del c/c dovrà inoltre essere riportato il numero identificativo di concessione del CB.
Per quanto riguarda il televisore, nel caso dell'abbonamento per uso privato il canone è unico e copre tutti gli apparecchi televisivi posseduti o detenuti dal titolare nella propria residenza o in abitazioni secondarie, o da altri membri del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia. Non esistono più i canoni per le seconde case, L. 06/08/1990 n. 223 per le autoradio e per le imbarcazioni da diporto. L 27/12/1997 n. 449.
È opportuno avere con se la fotocopia del canone domestico, (informazioni dal sito www.rai.it).
Pubblicato Mercoledì 14 giugno 2006